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25 Aprile 2024 / 06:54
Copyright, l'Italia detta le regole. E la web tax …

 
Fintech

Copyright, l'Italia detta le regole. E la web tax …

di Mattia Schieppati - 18 Dicembre 2013
Il regolamento dell'Agcom sul diritto d'autore digitale ridefinisce il panorama di Internet. Mentre le proposte in campo fiscale …
Due provvedimenti - un Regolamento di Agcom, l'Authority delle comunicazioni, e una proposta di emendamento alla legge di Stabilità - stanno dando uno scossone al mondo del web in questa chiusura d'anno. Mettendo un punto fermo in due ambiti che da anni sono fonte di dibattito e di pareri molto contrastanti: la tutela del diritto d'autore online e il regime fiscale sotto il quale operano - in Italia, ma è un discorso che riguarda tutti i Paesi Ue - le grandi multinazionali del digital.

Il diritto d’autore nella giungla digitale

Iniziamo dal primo provvedimento. Il 12 dicembre l’AgCom ha licenziato il Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, che sarà operativo a partire dal prossimo 31 marzo. Un regolamento frutto di un lungo percorso di confronto e consultazione anche pubblica - anche se i critici sottolineano come l'Authority abbia deciso senza tenere conto di quanto emerso dai vari forum di dibattito online - e soprattutto dopo un ripetuto dialogo in sede di Commissione europea, in quanto l'Italia è il primo Paese a mettere nero su bianco una procedura amministrativa d'intervento (anziché legislativo-giudiziaria) in caso di violazione del copyright online. Un tema che, naturalmente, interessa tutti i Paesi dell'Unione (per non dire tutto il mondo...). Una sorta di "supplenza" che prende atto di un dato di fatto: c'è una carenza legislativa che ad oggi i codici civile e penale non sanno come colmare, se non con vecchie regole poco adatte alla rapidità e complessità della rete.
Come sottolineano dall'Agcom, anche per stemperare le immediate polemiche, «il provvedimento assegna carattere prioritario alla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali, per cui non incide in alcun modo sulla libertà della rete». Come affrontare dunque queste violazioni?
Come filosofia generale, la procedura di accertamento e sanzionamento della violazione di copyright è basata sul principio del contraddittorio: per avviarla è richiesta la presentazione di un’istanza da parte del soggetto che si ritiene titolare del diritto violato (l'Autorità, insomma, non agisce d'ufficio). A fronte di questa istanza, l’Autorità provvede ad avvisare il responsabile della violazione il quale ha 5 giorni di tempo per presentare una propria controdeduzione, oppure per rimuovere il contenuto. In caso contrario, scattano le sanzioni.
Procedimento lineare in via di principio, ma cosa succede nei tanti casi in cui è complesso definire chi è/chi sono i responsabili della violazione? I soggetti potenzialmente in causa infatti, a seconda di quello che è il contenitore che "ospita" la violazione (un sito, un social network, un blog ecc.), possono essere i più diversi: i provider, gli uploader del singolo contenuto, il/i gestori della pagina e del sito Internet.
Il regolamento così definisce la figura dell’uploader: “Ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi link o torrent ovvero altre forme di collegamento”. Come osserva e si domanda Simone Cosimi, l'esperto di Wired che subito ha analizzato il provvedimento, «chi gestisce i commenti su un sito, chi un intervento su un forum o un post su un blog, chi un video su Youtube o un link diffuso su Facebook? Non tutto riguarda gli stessi soggetti e il regolamento ha cercato di schematizzare più nettamente i player del gioco digitale. Anche se rimangono, dopo tutti questi sforzi, alcuni dubbi sulla figura dell’uploader. Una categoria che sembra rimettere tutti insieme i soggetti prima delineati».
Stabilito il principio e il regolamento, insomma, bisognerà attendere l'attuazione pratica per comprendere quanto questa strada imboccata dall'Agcom possa portare regole certe nel Far West dei contenuti digitali.

Spunta la web tax

Non meno intricato è stato il secondo percorso, questa volta legislativo (la proposta di emendamento è stata presentata il 13 dicembre in Commissione Bilancio alla Camera, primo firmatario il deputato Pd Edoardo Fanucci, ed è stata licenziata il 17 dicembre insieme alla legge di Stabilità), e riguarda il regime fiscale degli operatori internazionali del web, Google e compagnia. Giganti che operano in Italia, anche attraverso fornitura di servizi e strumenti a pagamento, ma che risultano fiscalmente residenti in altri Paesi dove la fiscalità è agevolata - l'Irlanda, soprattutto, per quanto riguarda il mercato europeo - e quindi non versano un euro all'Erario italiano. Un tema, anche in questo caso, assolutamente di frontiera, in quanto nessun Paese è ancora riuscito a porre una regola in questo settore.
La proposta di legge originaria individuava un meccanismo semplice: l'obbligo di acquisto dei servizi online, sia di e-commerce che di pubblicità, solo da operatori con partita Iva italiana. Il provvedimento è stato subito definito "web tax", anche se in realtà non si tratta di una tassazione aggiuntiva ai colossi del web, ma più semplicemente di un riconoscimento del fatto che operando e fatturando di fatto in Italia dovrebbero essere anche sottoposti al regime fiscale italiano. E ha scatenato le polemiche; il problema, sottolineato dai “contrari” (tra cui il neo segretario del Pd, Matteo Renzi), è che in questo modo l'Italia rischia di diventare a livello globale un Paese "a rischio" per i big del digitale, che sarebbero incentivati ad abbandonare qualsiasi piano di sviluppo nel nostro Paese trasformandolo, di fatto, in un emarginato digitale. Da capire se l'eventuale prelievo fiscale può essere la pietra su cui sacrificare la presenza e l'operatività delle company che guidano lo sviluppo tecnologico a livello mondiale.
Reazioni anche dall'American Chamber of Commerce in Italy, rappresentanza locale della "Confindustria" americana, che osserva: «È evidente la contraddizione tra le finalità di questi emendamenti, dal vago sapore protezionista, rispetto agli scopi di apertura e incremento dell'attrattività del Paese contenuti nel piano Destinazione Italia. Da un lato si chiede agli investitori internazionali di scommettere sull'Italia, dall'altro, invece, si innalzano nuove barriere per difendere presunti interessi nazionali. Come sottolineato da numerosi esperti del settore, tale norma, se approvata, potrebbe esporre l'Italia a una procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, per possibili violazioni dei trattati e delle normative Ue sui princìpi del mercato unico e della libera circolazione dei servizi».
Un’incongruenza insomma rispetto alla legislazione Ue, quella dell’emendamento, che parte proprio dall’analisi degli obblighi fiscali. Come ha spiegato – interpellato dal Sole 24 Ore - Raffaele Rizzardi, componente del Comitato Fiscale Europeo, «chi ha scritto la proposta ignora che la partita Iva non significa dover versare imposta sul reddito in quanto, come stabilito dal regolamento 282/2011 dell’Unione europea, la partita Iva stessa non vale come presunzione di stabile organizzazione. In sostanza, sarebbero obbligati a versare l’Iva mica a essere tassati sui redditi».
Risultato? In Commissione Bilancio l’emendamento è stato a sua volta emendato e depotenziato, e quella inserita nella legge di Stabilità che andrà al voto delle Camere è una soluzione di compromesso. In pratica, è stato cancellato l’obbligo di partita Iva per le società che effettuano commercio elettronico, mentre rimane per quel che riguarda l’acquisto e la vendita di spazi pubblicitari. Soluzione che può essere facilmente aggirata, per esempio, nel caso il big tecnologico non si occupi direttamente della gestione della raccolta, ma passi per esempio attraverso agenzie specializzate o centri media. La vicenda, insomma, di sicuro non si chiuderà con il voto in Parlamento.
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