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24 Aprile 2024 / 22:57
Diritto d'autore in rete: l'AgCom vara il Regolamento

 
Fintech

Diritto d'autore in rete: l'AgCom vara il Regolamento

di Mattia Schieppati - 5 Agosto 2013
Uno Schema, sottoposto a pubblica consultazione, che dopo due anni di dibattito prova a normare il copyright sul web. Misure ancora molto caute ma realistiche …
Dopo due anni di polemiche e di stop-and-go l'AgCom - Agenzia Garante per le Comunicazioni - ha approvato e pubblicato lo Schema di Regolamento per la tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, strumento che prova a mettere un punto fermo nel delicato triangolo che vede ai propri vertici tre "elementi" difficili da conciliare: difensori del diritto d'autore così come era stato configurato nell'era pre-Internet; difensori (spesso oltranzisti) della libertà di pensiero e opinione, secondo i quali non può esserci "proprietà" per i contenuti che circolano sul web; e infine il diritto alla privacy, che viene violato ogni volta che un contenuto non autorizzato viene fatto circolare in rete. Diciamo subito che questo passo dell'AgCom non è ancora del tutto risolutivo, per due ragioni.
La prima è di forma: si tratta appunto di uno Schema di regolamento che è stato pubblicato con l'esplicita richiesta a enti, aziende, privati cittadini di proporre osservazioni (tutto il processo si svolge online, sul sito dell'AgCom; eventuali emendamenti agli articoli «con sintetica motivazione» devono essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]); e quindi il percorso verso un regolamento che abbia valore di norma è ancora in itinere.
La seconda ragione è di sostanza e riguarda diversi aspetti del regolamento che vanno nella direzione della prudenza (e in effetti del buonsenso, vista la complessità del mondo cui si rivolge, il web potenzialmente infinito e senza confini). Senza pretese di intervenire ovunque e comunque, l’Authority si ritaglia infatti un perimetro d'azione ben definito, concentrandosi «sulle violazioni esercitate con finalità di lucro» e «assegna carattere assolutamente prioritario alla lotta contro la pirateria “massiva”, escludendo dal proprio perimetro d’intervento gli utenti finali (downloaders) e il cosiddetto peer-to-peer». Come indica infatti chiaramente il documento, «il presente regolamento non si riferisce ai downloader e alle applicazioni e ai programmi per elaboratore attraverso i quali si realizzi la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica». Nessuna improbabile rincorsa ai mille rivoli che si creano quando si scende al livello degli utilizzatori finali, insomma, ma attenzione concentrata sugli "uploaders" di contenuti che non rispettano le regole del copyright, insomma siti e portali che forniscono contenuti non regolamentati.
Altro aspetto, anche questo dettato dal realismo: l'AgCom si riserva di intervenire solo dietro segnalazione di una possibile infrazione segnalata dall'eventuale parte lesa e rinuncia definitivamente al ruolo proattivo di "investigatore del web". Il primo passo spetta dunque alla parte lesa e l'azione di ristabilimento del diritto procede per gradi: prima fase, «qualora un soggetto legittimato ritenga che un’opera digitale resa disponibile su una pagina Internet violi un diritto d’autore o un diritto connesso, può inviare una richiesta di rimozione al gestore della pagina internet». In prima battuta si considera insomma che la violazione sia stata fatta - in un certo senso - in buona fede e che previa segnalazione il "colpevole" possa rimuovere il contenuto incriminato volontariamente, senza incorrere in sanzioni. Se questo non avviene, allora la parte lesa può ricorrere all'intervento dell'Authority, avviando a questo punto il meccanismo (sempre online sarà disponibile un modulo in formato elettronico per fare richiesta e avviare il procedimento). Dice il regolamento: «In linea con la connotazione del diritto d’autore come diritto soggettivo disponibile, è previsto che il procedimento dinanzi all’Autorità possa essere avviato solo su istanza del soggetto legittimato, non d’ufficio, e dopo aver rivolto senza esito positivo una richiesta di rimozione al gestore della pagina Internet. Le misure proposte in consultazione sono quelle previste dal d.lgs. n. 70/2003 – rimozione selettiva o disabilitazione dell’accesso ai contenuti illeciti – e saranno improntate a gradualità e proporzionalità, tenendo conto della gravità della violazione e della localizzazione del server».
Ma, al di là dei contenziosi di legge, lo sforzo che questo Regolamento fa è quello di andare oltre norme e ricorsi e di provare a improntare un meccanismo condiviso per la diffusione della cultura della legalità in rete. Per questo, l'AgCom prevede l'istituzione di un apposito Comitato «incaricato di sviluppare forme di autoregolamentazione per la diffusione di contenuti digitali legali, di monitorare l’applicazione del regolamento e di formulare all’Agcom proposte di aggiornamento in relazione ai cambiamenti tecnologici e di mercato». Del Comitato, presieduto dallo stesso Segretario generale dell'AgCom, faranno parte rappresentanti delle associazioni di categoria del settore e i vari organismi di controllo sul tema diritti/privacy (Siae, ecc.). Una sorta di tavolo permanente che faccia da osservatorio e da punto di concertazione, che tra i suoi compiti ne ha uno, fondamentale, per cominciare davvero a mettere un po' d'ordine in questo settore: «La semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l’accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati ad hoc per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti». Un lavoro certo non facile.
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