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29 Marzo 2024 / 12:24
PSD, pronti per l'Europa

 
Pagamenti

PSD, pronti per l’Europa

di Rita, Camporeale Edoardo, Pandolfi - 1 Febbraio 2010
Con l’entrata in vigore della direttiva PSD, il mercato dei pagamenti italiano diventa sempre più europeo. Con strumenti più efficienti
L ’entrata in vigore del decreto legislativo,avvenuta il 1° marzo 2010, che recepisce la Payment Services Directive (PSD) rappresenta un nuovo fondamentale passo nella trasformazione del mercato dei pagamenti italiano da nazionale ad europeo. La Direttiva ordina infatti in un singolo quadro normativo l’intera materia dei pagamenti, al fine di eliminare le differenze attualmente esistenti tra i diversi Stati membri e sostenere, per gli strumenti  di pagamento elettronici, la creazione di un mercato pienamente integrato.
La Direttiva rappresenta quindi la base giuridica necessaria per portare a compimento la realizzazione della SEPA e rendere sempre più efficiente e dinamico il mercato dei pagamenti europeo.
Per fare questo, la PSD vuole da un lato agire attraverso un aumento della concorrenza tra gli operatori, dall’altro garantire parità di condizioni, maggiore trasparenza e più ampie tutele nei confronti dei clienti all’interno dell’Unione europea.
Molte quindi le novità introdotte dalla normativa europea: l’apertura del mercato dei pagamenti a nuovi soggetti non bancari, l’introduzione di regole uniformi per favorire una maggiore trasparenza delle condizioni contrattuali e degli obblighi informativi da assolvere nei confronti della clientela,la fissazione di tempi massimi di esecuzioneper le transazioni, una maggiore tutela dei clienti nei casi di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Banche non più sole

Il decreto legislativo, nel definire i soggetti a cui è riservata la prestazione di servizi di pagamento (oltre alle banche, agli istituti di moneta elettronica, agli uffici postali e ad altri soggetti quali banche centrali, Stati membri e pubbliche amministrazioni) istituisce e regola l’ingresso sul mercato di una nuova tipologia di intermediari: gli “Istituti di pagamento”.
Si tratta di soggetti non bancari, come supermercati o compagnie telefoniche, che accanto alla normale attività commerciale potranno offrire servizi di pagamento. Tenuto conto della loro particolare natura, tali soggetti avranno tuttavia delle restrizioni per quanto riguarda l’attività di raccolta (che non potranno esercitare) e la concessione di crediti (che potranno fare solo in relazione ai servizi di pagamento prestati e per un periodo massimo di 12 mesi).
Gli Istituti di pagamento per poter operare dovranno ottenere l’autorizzazione dalla Banca d’Italia, che terrà il relativo albo, consultabile pubblicamente e aggiornato periodicamente, nel quale verrà indicata la tipologia di servizi che questi sono autorizzati a prestare. La Banca d’Italia svolgerà inoltre le relative attività di vigilanza su questi soggetti.

Condizioni trasparenti

Al fine di consentire ai clienti di effettuare scelte consapevoli comparando agevolmente le diverse offerte nell’ambito di tutta l’Unione Europea, il decreto di recepimento della PSD, contiene quindi un insieme di norme che garantiscono un più elevato livello di trasparenza delle condizioni contrattuali e precisi obblighi informativi per i servizi di pagamento che devono essere assolti nei confronti degli utilizzatori, sia nella fase precontrattuale che dopo l’esecuzione di un pagamento.
Il decreto stabilisce in primo luogo che i prestatori di servizi di pagamento devono fornire o mettere a disposizione l’informativa resa ai sensi di legge a titolo gratuito, fatte salve alcune comunicazioni riferite a situazioni “eccezionali” per le quali la banca può recuperare i costi. Quindi, in relazione alle informazioni relative alle operazioni di pagamento, pur rimandando alla normativa secondaria stabilita dalla Banca d’Italia, il decreto delinea alcuni principi cardine volti ad aumentare la chiarezza e l’intelligibilità con cui le informazioni e le condizioni applicate sono comunicate al cliente. I medesimi principi sono adottati anche per i contratti quadro la cui disciplina in materia di trasparenza e obblighi informativi è stabilita in maniera dettagliata tramite normativa secondaria.

Clienti più tutelati

Per quanto riguarda invece la tutela degli utenti, il decreto anche in questo caso la rafforza, poiché dispone termini ampi (8 settimane) per richiedere il rimborso di addebiti “anomali”, ovvero il cui importo supera quello che ragionevolmente il cliente si aspetterebbe di dover pagare o per notificare eventuali transazioni non autorizzate (13 mesi). Il decreto inoltre, tenendo debitamente conto della particolare natura delle transazioni non autorizzate, stabilisce che per queste l’onere della prova non sarà a carico del cliente ma del prestatore di servizi di pagamento.
Allo stesso modo, nell’ottica di fornire maggiori tutele ai ”contraenti deboli”, il decreto equipara le microimprese ai consumatori, concedendo tuttavia a queste la possibilità di derogare a quanto definito dagli articoli relativi al diritto di rimborso e di revoca per gli addebiti diretti al fine di consentire loro di utilizzare servizi di pagamento di grande utilità per le stesse microimprese, come il Rid veloce o il SEPA Business to Business Direct Debit.

Fondi certi...

Assumono particolare rilievo all’interno del nuovo quadro normativo europeo le disposizioni relative alle operazioni di pagamento volte a definire in maniera dettagliata tempi e condizioni in base alle quali queste devono essere eseguite e gli importi devono essere accreditati e addebitati.
In quest’ambito, il decreto stabilisce in primo luogo che in un ordine di pagamento l’identificativo unico, riconducibile per i bonifici all’IBAN, viene riconosciuto come il solo elemento informativo in base al quale determinare la corretta esecuzione dell’ordine stesso.
Quindi chiarisce che la ricezione di un ordine di pagamento coincide con il momento in cui l’ordine è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore e stabilisce che a partire da tale momento, questo deve assicurare che l’importo venga accreditato sul conto del prestatore del beneficiario entro un 1 giorno lavorativo. Fino al 2012 i prestatori di servizi di pagamento potranno concordare un termine più ampio che non potrà comunque superare i 3 giorni lavorativi (per tutte le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo tali termini possono essere prorogati di un’ulteriore giornata lavorativa).
Il decreto stabilisce inoltre che la data valuta (a decorrere dalla quale maturano gli interessi sulle somme accreditate) non può essere successiva alla giornata operativa in cui l’importo è accreditato sul conto del beneficiario e che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario deve metterlo a disposizione di quest’ultimo subito dopo averlo ricevuto.

... e tempi garantiti

Quest’insieme di norme risulta particolarmente significativo in quanto fissa tempi certi e uniformi in tutta Europa per l’esecuzione, la disponibilità dei fondi e la valuta di una transazione, senza distinzioni tra quelle nazionali o verso un altro Stato membro, andando così ad eliminare fattori di incertezza che caratterizzavano il mercato dei pagamenti europeo.
Con particolare riferimento alle disposizioni transitorie contenute nel decreto, questo stabilisce che per i contratti per la prestazione di servizi di pagamento in essere il prestatore di servizi di pagamento comunica entro il 30 aprile 2010 le variazioni delle condizioni contrattuali, mentre riguardo gli addebiti diretti avrà tempo fino al 5 luglio 2010 per adeguare le relative procedure di pagamento. Con riferimento proprio agli addebiti, il decreto infine precisa che le autorizzazioni permanenti all’addebito in conto restano valide anche nel futuro scenario.

Bonifici e addebiti: i due pilastri del nuovo mercato dei pagamenti europeo

Le norme contenute nel decreto forniscono il necessario supporto giuridico affinché gli strumenti di pagamento SEPA possano essere utilizzati diffusamente in tutta Europa. I bonifici SEPA (Credit Transfer) risultano già conformi con la nuova normativa prevedendo tempi massimi di esecuzione dei pagamenti e di messa a disposizione dei fondi in linea con quelli stabiliti dal decreto stesso e l’utilizzo dell’IBAN come codice identificativo unico sulla base del quale accreditare i fondi. Allo stesso modo, anche gli addebiti diretti SEPA (Direct Debit), potendo contare su un insieme uniforme di norme (relativo in particolar modo al diritto di rimborso), possono essere utilizzati in tutta la SEPA; per la prima volta cittadini e imprese avranno quindi a loro disposizione un servizio di addebito diretto europeo. L’utilizzo di questo servizio risulta inoltre facilitato dalla previsione contenuta nel decreto che stabilisce la continuità dei mandati esistenti. La creazione di un’area unica dei pagamenti e il superamento delle particolarità nazionali, appaiono quindi sempre più vicini grazie al nuovo quadro giuridico uniforme stabilito dalla Direttiva, già recepito in quasi tutti gli Stati membri e all’offerta da parte delle banche in ambito SEPA di strumenti di pagamento comuni: Credit Transfer, Direct Debit e carte di pagamento.
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