Identità da proteggere
di Marco, Iaconis
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15 Luglio 2014
È operativo il sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito, istituito dal MEF. Quali sono le modalità di funzionamento e di adesione? Cosa cambia per le banche? Nel workshop ABI-Assofin del 21 luglio ...
Negli ultimi anni il fenomeno delle
frodi identitarie ha raggiunto anche in Italia dimensioni significative con conseguenze dannose sia per il settore bancario sia per la clientela. Per questo il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha emanato un regolamento che istituisce il “Sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità” (vai al sito del Ministero (
per approfondimenti clicca qui).
Con la pubblicazione del provvedimento (
decreto n. 95 del 19 maggio 2014) in Gazzetta - Serie generale n. 150 del 1 luglio 2014 - il sistema di prevenzione è entrato nella sua fase operativa.
Adesione e funzionamento
Sulla base dell’interpretazione fornita dal Mef, l’adesione al sistema è obbligatoria e vi partecipano:
come aderenti diretti, le banche, gli intermediari finanziari, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di servizi interattivi, le imprese di assicurazione;
come aderenti indiretti, i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono agli aderenti diretti servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi.
Il Sistema consente agli aderenti diretti di verificare l’autenticità di documenti di identità, codici fiscali, tessere sanitarie, partite Iva e documenti che attestano il reddito, riferibili alle persone fisiche; posizioni contributive previdenziali e assistenziali. Questi dati vengono riscontrati con quelli contenuti nelle banche dati degli organismi pubblici con i quali il Mef stipula apposite convenzioni. Attualmente, tali organismi sono l’Agenzia delle entrate, il Ministero dell’interno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Inps e l’Inail.
Per quanto riguarda gli obblighi di consultazione, il Regolamento prescrive una collaborazione attiva che deve indurre l’operatore a valutare il rischio connesso alla tipologia di cliente e alla sua operatività, assumendosi la responsabilità della scelta conseguente alla propria valutazione, in ordine all’avvalersi o meno del Sistema.
Va inoltre aggiunto che con la legge n. 98/2013 è stato ampliato il raggio d’azione del sistema di prevenzione, ricomprendendo fattispecie e operatività non strettamente circoscritte al settore del credito al consumo. Ad esempio: apertura di conto corrente o conto di deposito, cambio degli assegni allo sportello da parte di soggetti non clienti della banca, fideiussioni, finanziamenti in generale, adeguata verifica della clientela in ambito antiriciclaggio.
Scadenze e adempimenti
A partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento sono previste alcune scadenze:
entro 30 giorni, le banche sono tenute ad avviare il processo di convenzionamento;
entro 60 giorni, il Mef istituisce la lista degli aderenti e quantifica il contributo di ciascun aderente;
entro 120 giorni, gli aderenti diretti sono tenuti a stipulare con la Consap una apposita convenzione nonché a versare il contributo previsto.
Un workshop di approfondimento
Al fine di illustrare il funzionamento del Sistema pubblico di prevenzione delle frodi e le modalità di convenzionamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari, ABI, d’intesa con Assofin, ha organizzato un workshop di approfondimento con i rappresentanti del Mef e della Consap che si terrà il giorno lunedì, 21 luglio 2014, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso la sede della Consap, Via Yser, 4 – Roma.