La Consob dà la scossa all'equity crowdfunding
di Mattia, Schieppati
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1 Luglio 2015
Dopo un anno e mezzo, lo strumento pensato per portare finanziamenti alle Pmi in Italia non decolla. Al via una consultazione pubblica per superare gli ostacoli, chiamando a un confronto gli operatori del settore: gestori di portali, start-up e Pmi innovative, risparmiatori, investitori professionali, incubatori ...
Qualcosa si muove sul fronte dell'equity crowdfunding (Bancaforte ha affrontato
il fenomeno qui). Il decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 aveva infatti esteso alle Pmi innovative (oltreché agli Oicr - Organismi di investimento collettivo del risparmio e alle società che investono prevalentemente in start-up e Pmi innovative) la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali online. Uno strumento che avrebbe dovuto rappresentare una fonte di finanziamento importante, e quindi di sviluppo, per le imprese in un periodo di recessione. Un "avrebbe dovuto" che di fatto, fino ad ora, non si è mai realizzato.
Un mercato che non decolla
Alla Consob il legislatore ha affidato sia la stesura dei regolamenti attuativi sia la verifica dell'attività dei player di questo innovativo settore che in Europa è già in forte evoluzione (
clicca qui per approfondimenti). Ma la stessa Consob, a un anno e mezzo dall'entrata in vigore delle norme attuative, ha tirato le somme e ha preso atto di una situazione non rosea. «Seppure un anno e mezzo circa di operatività effettiva costituisca un termine temporale troppo breve per una compiuta valutazione sull’efficacia della regolamentazione, le evidenze del primo anno di operatività, anche raffrontate con quelle del crowdfunding in paesi stranieri e in particolare nel mondo anglosassone consentono di affermare che il fenomeno in Italia non è ancora decollato», scrive la Consob in un documento (
clicca qui) con il quale apre una
consultazione pubblica che chiama gli operatori del settore - gestori di portali, start-up innovative, Pmi innovative, risparmiatori, investitori professionali, incubatori - a un confronto per fare un passo avanti.
La consultazione si chiude il 10 luglio, ma l'industry si sta già muovendo:
qui i suggerimenti e la posizione dell’Aiec, l’Associazione Italiana Equity Crowdfunding nata a marzo 2015 che raccoglie 11 (su 14) piattaforme di equity crowdfunding.
Quali ostacoli superare
Serve uno stimolo, dunque. Ma in che direzione? “Una delle principali innovazioni normative in materia di equity crowdfunding introdotte di recente a livello di legislazione primaria riguarda l’estensione alle Pmi innovative della possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali online” - scrive la Consob nel documento di consultazione - “Di conseguenza, dovranno essere introdotte nell’attuale regolamentazione secondaria specifiche previsioni relative ai nuovi soggetti. In proposito, la Consob ritiene che le disposizioni concernenti le regole di condotta attualmente previste possano essere estese, senza particolari modifiche sostanziali, anche alle offerte di strumenti rappresentativi del capitale di Pmi innovative. Le medesime regole saranno opportunamente adattate anche con riferimento alle offerte di quote e strumenti finanziari di Oicr e di società che investono prevalentemente in start-up e Pmi innovative”.
L'intenzione è quindi quella di far crescere, dotandolo di norme più chiare e più snelle, un settore che, in questa difficile fase di avvio, non ha fatto scattare allarmi rispetto a quello che rappresentava il principale timore del legislatore, e della Consob stessa: il rischio-frodi. Ovvero la sicurezza e la garanzia per gli investitori rispetto alla correttezza di gestione e di impiego dei capitali da parte delle piattaforme di raccolta.
In questo senso la fotografia scattata dalla Consob è confortante. «I dati a disposizione hanno consentito di effettuare prime valutazioni sugli indicatori di correttezza delle attività svolte dagli operatori del crowdfunding, secondo gli indicatori individuati preventivamente ai fini della valutazione di impatto della regolamentazione» - scrive infatti l'Authority - «In tal senso, si rileva che alla data del 31 marzo 2015 non sono stati adottati provvedimenti cautelari o sanzionatori nei confronti dei gestori; non risultano esposti presentati alla Consob in materia di crowdfunding; il controvalore delle adesioni per le quali è stata esercitata la facoltà di revoca dell’adesione è pari a 10.499 euro, che corrisponde a meno dell’1% del capitale raccolto; non risultano reclami pervenuti ai gestori in merito all’irregolare esercizio delle loro attività».
Il mercato italiano dell'equity crowdfunding
Secondo il rapporto realizzato dalla Consob e presentato nei giorni scorsi in occasione dell’avvio della consultazione pubblica, al 31 marzo 2015 risultano operativi 6 portali, 5 dei quali autorizzati dalla Consob ed iscritti nella “sezione ordinaria” del registro - Stars-up.it, Assitecacrowd.it, Nextequity.it, Smarthub.eu e CrowdFoundMe.it - e 1 operante di diritto in base alla normativa vigente ed annotato nella “sezione speciale del registro” a seguito della prescritta comunicazione alla Consob: UnicaSeed.it. Nel complesso, i portali autorizzati sono 15, ma dei 14 gestori autorizzati solo 5 risultano operativi al momento della rilevazione e solo 3 hanno pubblicato offerte andate a buon fine.
L’universo delle offerte esposte sui portali online risulta ancora abbastanza ristretto: fino al 31 marzo 2015 sono presenti solo 18 offerte. Il capitale richiesto, in media, è pari a circa 330 mila euro per progetto, con un minimo di 80 mila e un massimo di 750 mila. Delle 18 offerte, 4 si sono concluse con il buon esito dell’operazione (in uno dei tre casi l’importo raccolto è stato leggermente superiore a quanto richiesto). Delle 14 restanti, 7 si sono chiuse senza successo, mentre 7 risultavano ancora in corso. Di queste, 2 sono andate a buon fine dopo il 31 marzo 2015. Quanto alla durata del periodo di offerta, i dati mostrano che l’ampiezza varia fra i 2 e i 6 mesi con una media di 3 mesi.