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Famiglie in difficoltà, continua la sospensione della rata dei mutui

 
Banca

Famiglie in difficoltà, continua la sospensione della rata dei mutui

di Giustino Trincia e Barbara Raddi - 4 Maggio 2012
Prorogata fino al 30 giugno, l'iniziativa promossa dall'ABI continua a trovare riscontri positivi. Alcuni numeri: 433 le banche aderenti, oltre 58.000 le famiglie che ne hanno usufruito, per un debito residuo di 7,5 milioni di euro e una maggiore liquidità di 450 milioni...
Il Piano famiglie è un ampio programma di intervento a sostegno del mercato del credito retail, promosso dall'ABI e da diversi interlocutori istituzionali e sociali. Tra le misure d'intervento una delle principali, per la riconosciuta efficacia e per l’ampiezza di applicazione, è la sospensione delle rate del mutuo, concordata tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori. Il primo Accordo per la sospensione delle rate del mutuo alle famiglie, siglato il 18 dicembre 2009 dall’ABI e da 13 Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori) prevedeva la durata di un anno. Ad esso si sono succeduti, tra il 2010 e il 2012, tre Accordi di proroga, validi ciascuno per ulteriori sei mesi. L’ Accordo più recente prevede che la misura sia operativa fino al 30 giugno 2012 . La misura consiste nella sospensione del piano di ammortamento per il periodo minimo di un anno, durante il quale viene “congelato” il pagamento della sola quota capitale oppure della quota capitale e della quota interessi (a discrezione della banca aderente all’iniziativa). Tale opportunità ha rappresentato, negli ultimi due anni e mezzo, il principale strumento di sostegno alle famiglie al verificarsi di eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate dei mutui.

Le condizioni

La terza proroga è un inequivocabile segnale del perdurare della crisi, ma anche di costante attenzione del settore bancario, in grado di rispondere tempestivamente e adeguatamente all’esigenza delle famiglie/singoli consumatori che si trovano a subire una perdita/riduzione del reddito, con il conseguente rischio di non riuscire a rimborsare le rate del mutuo, a causa di eventi quali:
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa);
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria; altre misure di sostegno del reddito, c.d. “ammortizzatori sociali in deroga”; contratti di solidarietà).
  • La sospensione può essere richiesta per i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’ abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui, per un importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, quelli ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie, i mutui rinegoziati, i mutui accollati anche a seguito di frazionamento.

    La procedura

    La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente.
    Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo queste due modalità:
  • sospensione della sola quota capitale . La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
  • sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità), per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
  • Il processo di ammortamento riprende al termine del periodo di sospensione con il corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

    I numeri dell'iniziativa

    Il successo è testimoniato da alcuni numeri: hanno aderito all’iniziativa 433 banche , pari ad oltre il 92% del totale degli sportelli ed è significativo che il 67% delle banche aderenti ha offerto proposte migliorative rispetto ai termini previsti dall’Accordo base; ne hanno usufruito oltre 58.000 famiglie , per un debito residuo pari a 7,5 milioni di euro e una maggiore liquidità garantita alle famiglie dell’ammontare di 450 milioni di euro, pari a circa 7.800 € per singolo nucleo familiare (dati aggiornati al 31/12/2011).
    L’ultima proroga della sospensione delle rate del mutuo è stata sottoscritta il 31 gennaio 2012; i contenuti dell’Accordo restano immutati salvo la rimodulazione a 90 giorni (invece di 180) dell’arco temporale per la definizione di ritardo nel pagamento delle rate. In occasione del confronto aperto tra ABI e le Associazioni dei consumatori in vista della scadenza della seconda proroga, le parti si sono impegnate a promuovere emendamenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di rimodulate il meccanismo di funzionamento di una misura alternativa alla sospensione delle rate del mutuo, istituita ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss. della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – si tratta del cd. Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa – la cui operatività presenta taluni ostacoli operativi che, se superati, ne migliorerebbero l’accessibilità a chi volesse attivarla, prevedendo in particolare l’estensione della misura a categorie di eventi attualmente escluse e consentirebbero un più efficace coordinamento con l’iniziativa del settore bancario.

    Cos'è il piano famiglie

    Il Piano famiglie è un ampio programma di intervento a sostegno del mercato del credito retail. Avviato nel 2009, raccoglie una gamma di iniziative indirizzate a più destinatari del mercato retail (famiglie, giovani coppie, studenti, cassa integrati, nuovi nati), è promosso da ll'ABI per conto del settore bancario e da diversi interlocutori istituzionali e sociali, tra cui i Dipartimenti Famiglia e Gioventù presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (Anci), la Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza Episcopale Italiana, le Associazioni dei consumatori. Si caratterizza per essere un’iniziativa volontaria, unica nel suo genere in Europa, adottata in via di autoregolamentazione, vincolante per le banche che aderiscono alle misure.
    Lo stato di avanzamento e l’implementazione delle misure sono monitorati da un Tavolo multistakeholders, il cd. Tavolo di attuazione del Piano famiglie, a cui partecipano rappresentanti dei partner del Piano. Il Tavolo si riunisce periodicamente per assicurare il costante aggiornamento sull’andamento delle varie iniziative, per analizzare l’opportunità di eventuali correttivi, nonché coordinare, integrare e massimizzare l’efficacia delle stesse.
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