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19 Aprile 2024 / 23:15
I nuovi strumenti di recupero del credito

 
Banca

I nuovi strumenti di recupero del credito

di Maria Luigia, Ienco - 9 Luglio 2015
La nuova possibilità di ricerca telematica dei beni da pignorare migliora la tutela dei creditori e rende più efficiente l’esecuzione mobiliare. Come funziona il nuovo strumento introdotto nel 2014 e modificato dal d.l. 83/2015?
Il recupero del credito ha da sempre rappresentato una delle principali attività espletate dalle banche, richiedendo un ingente impiego di tempo e risorse, con lo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate per la ricerca e l’individuazione dell’esatta consistenza del patrimoniale del debitore. La possibilità di conoscere i dati personali del debitore ha rappresentato, quindi, per anni il vero punto nodale del problema, in quanto si è dovuto coniugare il diritto alla riservatezza del debitore con quello del creditore ad ottenere le informazioni utili per soddisfare le proprie ragioni.
Relativamente ai beni immobili esiste un sistema telematico che consente l’immediata individuazione del patrimonio del debitore, attraverso la consultazione di banche dati pubbliche (ma a pagamento), operative sull’intero territorio nazionale, quali Catasto ed Ufficio del Territorio. Discorso ben differente è quello relativo all’individuazione del patrimonio mobiliare del debitore. In tal senso, i beni sottoponibili ad esecuzione forzata sono:
  • beni mobili;
  • mobili registrati;
  • crediti nei confronti di terzi, depositi bancari e redditi da lavoro.
  • Le novità legislative del 2014 modificate dal dl 83/2015

    Prima della riforma, l’unica opzione disponibile per il creditore insoddisfatto era rappresentata dal ricorso ad agenzie investigative, pronte a mettere in campo strumenti e tecniche di particolare complessità. Un’opzione gravosa sul piano strettamente economico, ma che – se non altro – evitava al creditore di brancolare nel buio nell’affannosa ricerca di beni da sottoporre ad esecuzione. Tale situazione ha consentito, negli anni, al debitore particolarmente scaltro di poter occultare le proprie risorse patrimoniali, arrecando danno ed indebolendo le azioni dirette al recupero del credito.
    Ma il sistema è stato fortemente innovato per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge n.132/2014 (convertito dalla legge n. 162/2014), con cui il Governo ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento una norma – l’ art.492 bis c.p.c. – che consente al creditore di poter a ccedere telematicamente alle banche dati della pubblica amministrazione al fine di poter individuare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.

    Dalla parte dei creditori

    “Ex Parte Creditoris” è il portale giuridico gratuito (www.expartecreditoris.it), gestito dagli avvocati Antonio De Simone e Maria Luigia Ienco, per supportare le esigenze dei creditori e fornire un approfondimento sulla gestione del contenzioso bancario. Grazie a un lavoro di aggiornamento continuo, la rivista online contribuisce alla diffusione delle tecniche e delle best practice dirette al recupero del credito; alla valutazione delle possibili soluzioni innovative in termini di analisi di benchmarking; all’individuazione degli strumenti per una deflazione del contenzioso bancario. Con l’obiettivo di riequilibrare le voci e i punti di vista contrapposti.
    Per approfondimenti vedi l’articolo di Bancaforte
    Questo intervento è stato realizzato con l’espresso fine di migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei (si considerino, ad esempio, i Paesi scandinavi dove la ricerca dei beni da pignorare è demandata a un’agenzia pubblica appositamente costituita; oppure Spagna, Austria, Slovenia ed Estonia, dove il creditore ha il diritto di interrogare le banche dati pubbliche tramite l’Ufficiale giudiziario anche prima di promuovere l’esecuzione).

    Come accedere alle informazioni

    Le modalità per l’accesso alle banche dati della PA (ex art.492 bis c.p.c.) sono descritte dagli art. 155-bis e seguenti disp. att. c.p.c. Il procedimento, introdotto dalla norma, è così strutturato:
  • il creditore, munito di titolo esecutivo , successivamente alla notifica dell’atto di precetto, deve presentare una istanza al presidente del Tribunale , che autorizza l’interrogazione;
  • a questo punto, sarà l’Ufficiale giudiziario a procedere concretamente alla consultazione telematica nel rispetto dei termini di cui all’art. 482 c.p.c. ;
  • in caso di esito negativo, il primo luogo è prevista la possibilità per il creditore di ottenere che l’ Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, in secondo luogo, l’eventuale dichiarazione mendace sarà sanzionata con l’applicazione di una multa fino a 316 euro e la reclusione fino a un anno.
  • in caso di mancato funzionamento delle strutture tecnologiche, il legale del creditore potrà interrogare direttamente le dette banche dati – sempre previa autorizzazione ex articolo 492-bis.
  • La riforma ha istituito così il diritto del creditore munito di titolo esecutivo - previa autorizzazione del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato – di interrogare telematicamente, a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, tutte le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, ed in particolare:
  • Anagrafe tributaria;
  • PRA – Pubblico registro automobilistico;
  • Enti previdenziali;
  • Anagrafe bancaria dei conti correnti.
  • L’intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, quale soggetto qualificato, consentirà, nelle intenzioni del legislatore, proprio quel contemperamento tra le esigenze investigative del creditore e la cautela nel trattamento dei dati personali del debitore. Il nuovo sistema di ricerca consentirà al creditore, in luogo del dispendioso ricorso alle agenzie investigative di effettuare una vera e propria radiografia del patrimonio del debitore, con un processo più semplice ed economico.
    La portata innovativa dello strumento risulta inoltre amplificata dalla possibilità per il creditore, nell’ipotesi in cui la ricerca telematica abbia esito negativo, di ottenere, come detto, che l’Ufficiale giudiziario interroghi il debitore circa eventuali giacenze e/o crediti verso terzi, con un sistema sanzionatorio per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, che prevede l’applicazione di una multa e finanche la reclusione.

    Più slancio al mercato NPL

    Tale strumento è chiaramente destinato a conferire maggiore efficacia al recupero del credito, precludendo di fatto al debitore (multa e reclusione costituiscono in tal senso un indubbio deterrente) la possibilità di occultare in tutto o in parte il proprio patrimonio e/o la propria situazione reddituale.
    Viene finalmente decretata la fine della caccia al tesoro del creditore e del relativo “gioco a nascondino” del debitore, nel segno di una concreta efficacia ed efficienza del sistema della giustizia italiana, che consentirà, non da ultimo, di attrarre gli investitori stranieri nell’acquisito dei crediti non performing, con possibile ripresa di valore principalmente per i crediti chirografari polverizzati.
    In altri termini, la legge n. 162/2014 prima e il d.l. 83/2015 poi (entrato in vigore il 27 giugno 2015) hanno dato un forte impulso alle azioni dirette al recupero del credito, destinate, fino a poco tempo fa, ad avere esito infruttuoso.
    Maria Luigia Ienco, avvocato e direttore scientifico Ex Parte Creditoris
    IMMOBILIARE.IT
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